Lo studente che subisce un infortunio a scuola durante la lezione di ginnastica ha diritto ad essere risarcito? Con una ordinanza del 10 aprile 2019, (la n. 9983 della sez. III Civile), la Cassazione si è pronunciata in relazione alla responsabilità della scuola in caso di infortuni di questo tipo.
La vicenda riguardava un giovane che si era infortunato nella palestra della scuola durante una partita di pallamano: il ragazzo, mentre rincorreva un avversario, era scivolato e, cadendo, aveva urtato la panchina di legno dove sedavano i giocatori di riserva, riportando lesioni alla bocca. Secondo i Supremi Giudici se l’incidente avviene per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco, non è configurabile alcuna responsabilità a carico dell’istituto scolastico che abbia comunque osservato, per il tramite degli insegnanti, il generale obbligo di vigilanza ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile.
Poichè, nella fattispecie concreta, l’incidente si era verificato con modalità tali da non poter essere impedito mediante l’osservanza diligente di tale obbligo, si è ritenuto che esso rientri nell’alea normale dell’attività sportiva.
Viene così confermato che, per poter rinvenire una responsabilità a carico della scuola in caso di infortunio subito da uno studente durante le ore di educazione fisica, è necessario che sia ravvisabile la mancata vigilanza e adozione di tutte le misure idonee a evitarlo. Inoltre, la Cassazione ha specificato che incombe al danneggiato dare la prova dell’eventuale illecito commesso da altro studente che abbia provocato l’infortunio (quale fatto costitutivo della sua pretesa risarcitoria), mentre resta a carico della scuola dare la prova dell’inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a scongiurarlo.