Grazie ai continui avanzamenti nei sistemi di sicurezza dei veicoli, i sinistri stradali con danni solo materiali diventano sempre più rari. Di conseguenza, gli incidenti che causano danni alle persone assumono un ruolo sempre più rilevante, portando ad una maggiore attenzione legislativa.
Nel nostro ordinamento, le lesioni personali a seguito di incidenti stradali sono già tutelate civilmente, ma possono anche configurare un illecito penale. L’articolo 590bis del Codice Penale disciplina le lesioni personali stradali gravi e gravissime, stabilendo pene più severe per chi, colposamente, causa danni a terzi violando le norme sulla circolazione stradale.
Prima del 2016, l’articolo 590 del Codice Penale trattava le lesioni personali colpose in generale. L’introduzione dell’articolo 590bis mirava a contrastare i “pirati della strada” con pene più severe, soprattutto in presenza di circostanze aggravanti come l’ebbrezza o l’uso di sostanze stupefacenti.
Fino a pochi giorni fa, tutti i reati di lesioni stradali colpose erano procedibili d’ufficio, senza necessità di querela da parte del danneggiato. Questa procedura automatica, sebbene giustificata in casi gravi, spesso colpiva anche chi non rientrava nella categoria di “pirata della strada”.
La nuova riforma, in vigore dal 1 novembre 2022, ha modificato la procedibilità di questi reati. Ora, le lesioni stradali personali gravi o gravissime sono procedibili solo a querela di parte, mantenendo la procedibilità d’ufficio solo in presenza di circostanze aggravanti. La riforma si applica anche ai reati precedenti, a condizione che il procedimento penale non sia già in corso.
Questa modifica rappresenta un importante riequilibrio, evitando un eccesso di punitività nei confronti di chi causa incidenti stradali, a meno che non siano presenti circostanze particolarmente gravi. Pur sostenendo la necessità di un comportamento prudente alla guida, la riforma mira a evitare eccessive criminalizzazioni in situazioni dove la colpa è soggettiva e non dolosa.